Lezioni di Diritto Privato: Il Testamento

Come molti di voi sapranno, il testamento è un atto scritto (e revocabile), con il quale un soggetto individua la destinazione dei propri beni (o di una parte di essi), per il momento successivo alla propria morte (articolo 587 del Codice Civile). Attraverso tale strumento, quindi, una persona può ovviare alla successione legittima (in base a dei limiti di cui parleremo in seguito) istituendo quali eredi anche degli estranei, oppure ripartendo, con quote diverse, il patrimonio tra soggetti che sono già suoi eredi. Adesso, in pochi e semplici passaggio andremo a vedere alcuni appunti di diritto privato riguardanti le procedure di testamento.

testamentoTuttavia, il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (come il riconoscimento di un figlio). Comunque, per essere definito testamento, deve trattarsi di un atto scritto. La legge italiana infatti non prevede forme diverse per manifestare la volontà testamentaria e, dunque, un testamento fatto in forma “orale” non avrà nessun effetto legale. Un testamento può essere redatto in diverse forme e, come vedremo, non sarà necessario rivolgersi a dei professionisti (come un notaio) per farne redigere uno valido! È importante, però, rispettare la forma scritta e altri requisiti. Ma tenete presente che il testamento è sempre revocabile. Altra cosa importante da ricordare è che si differenzia dalla successione perché essa distribuisce in uguale misura i beni del defunto a tutti i componenti del nucleo familiare. Esistono 3 forme di testamento accettate dalla legge, purché seguano delle rigide regole:

  1. Pubblico – Viene redatto su un atto pubblico da un notaio secondo la volontà del “testatore” e alla presenza di due testimoni che dopo aver riletto il tutto appongono la loro firma in fondo. Poi, anche il testatore e il notaio farà lo stesso mettendo inoltre data, luogo e ora. Una copia andrà conservata nell’archivio notarile e potrà essere nullo se viene a mancare una delle caratteristiche sopra elencate.
  2. Segreto – Prevede che può essere redatto da chiunque, su qualunque foglio di carta, a penna o al computer e deve essere consegnato (sigillato dentro una busta alla presenza di due testimoni) al notaio che farà apporre le firme ad entrambe le parti come ulteriore sigillo ed apporrà data e ora. Questa tipologia è formata a sua volta da una scheda testamentaria (dove vi è il corpo del testamento), e dall’atto di ricevimento dove il notaio dichiara di aver consegnato la scheda e ha dichiarato che vi sono impresse le ultime volontà. Una curiosità: può anche essere redatto da chi non sa scrivere, mai da chi non sa leggere!
  3. Olografico – Riguarda la scrittura privata (senza nessun notaio o altri funzionari), e deve essere scritto tutto a mano del testatore (con la stessa caligrafia, pena nullità!). Per essere valido a tutti gli effetti, dovrà essere sottoscritto dal testatore, datato e deve riportare chiaramente il nome o i nomi degli eredi, inoltre dovrà essere apposta l’ora di stesura. Il testamento, in qualunque forma esso sia, è sempre un atto che può essere revocato o modificato in qualunque momento a discrezione del testatore finché in vita.

È comunque importante che le volontà siano espresse in modo chiaro e inconfondibile onde evitare problematiche e l’annullamento dell’atto stesso. Inoltre, qualora non rispetti le regole sopra citate, la disposizione testamentaria verrà considerata nulla e agli eredi lesi nella propria quota o estromessi dall’eredità, sono dati rimedi per ottenere quanto la legge loro attribuisce. Comunque, l’articolo 590 del Codice Civile dispone che la nullità non possa essere fatta valere dall’erede che, conoscendo la causa di invalidità, dopo la morte del testatore abbia comunque dato esecuzione alla disposizione. Una speciale ipotesi, in sostanza, di rinuncia a far valere i propri diritti, implicita in un comportamento in contrasto con l’eventuale volontà di impugnare l’atto.

Revocabilità

Come abbiamo detto prima, una delle caratteristiche del testamento è la sua revocabilità. Il testatore, quindi, avrà il diritto di “cambiare idea” rispetto alle proprie decisioni e, quindi, di imprimere sorte diversa al patrimonio che vuole lasciare in eredità. Tale facoltà non può essere oggetto di rinuncia (art. 679 del codice civile); anche un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, quindi, non avrebbe effetto alcuno. Inoltre, sappiate che non sussiste una “classifica” di importanza dei testamenti e, quindi, per revocare e privare di efficacia un testamento pubblico è sufficiente anche un testamento olografo! La revocabilità può essere di due tipi. È espressa quando è contenuta in un nuovo (valido) testamento oppure quando, in un atto ricevuto da notaio, il soggetto dichiara di revocare un precedente testamento (art. 680 del codice civile). È tacita quando viene redatto un testamento successivo (ma previa valutazione dell’eventuale compatibilità delle disposizioni contenute) ovvero quando il testamento viene distrutto (art. 684 del Codice Civile). In questo secondo caso, però, la legge prevede non solo la possibilità di dimostrare o che il testamento venne distrutto da terzi (con esclusione, quindi, della volontà di revoca), ma anche che il testatore non aveva la minima intenzione di revocarlo!

Chi Può Fare Testamento?

La legge stabilisce chi siano i soggetti capaci di disporre per testamento. L’articolo 591 del codice civile esclude a priori che un minore possa fare testamento. Accanto a tale ipotesi, vi sono gli interdetti (articoli 414 e seguenti) e coloro che, al momento di disporre per testamento, erano in stato di incapacità di intendere e volere. Inoltre, gli articoli 596-598 del Codice Civile prevedono specifiche ipotesi di persone incapaci a ricevere per testamento. Ad esempio, il notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico, ovvero dei testimoni dello stesso! Sono norme finalizzate a evitare che persone che svolgono un ruolo specifico possano approfittare di ciò per un vantaggio proprio indebito (conflitto di interessi).

Be the first to comment on "Lezioni di Diritto Privato: Il Testamento"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*